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Trust - Pacchetto di controllo di societa' - Passaggio generazionale - Esenzione imposta successione e donazione



Spesso, a chi si è rivolto al nostro Studio per individuare lo strumento più efficiente per attuare il passaggio generazionale in azienda, abbiamo suggerito  di utilizzare il trust per trasferire le quote della società di famiglia alle generazioni successive.

L’utilizzo del trust in luogo di una holding consente, da un lato, di gestire in modo unitario dette partecipazioni ed evitare che eventuali conflitti tra familiari influiscano negativamente sul futuro dell’impresa (ciò perché i conflitti saranno stati risolti a monte mediante l’individuazione nell’atto istitutivo di criteri oggettivi cui il trustee deve attenersi oppure mediante conferimento al trustee del potere di decidere a propria totale discrezione nell’interesse dei beneficiari) e, dall’altro lato, di rimandare la successione in azienda ad un momento futuro nel quale si saranno delineate in modo più netto la situazione familiare e le attitudini dei membri più giovani della famiglia.

In particolare, nel caso in cui le quote siano detenute da moglie e marito, piuttosto che da due fratelli (nessuno dei quali, da solo, riesce ad avere il controllo della società), i quali intendano trasferire ai propri discendenti l’azienda di famiglia, la soluzione si rivela non solo efficiente perché evita la frammentazione del capitale sociale e il possibile stallo, come appena detto, ma anche vantaggiosa sotto il profilo fiscale. In tali casi sembrerebbe infatti applicabile l’esenzione dall’imposta di successione e donazione, se e in quanto, per via del conferimento in trust, il trustee acquisti il controllo della società. Laddove il controllo venisse mantenuto dal trustee per almeno cinque anni, i discendenti degli imprenditori potrebbero beneficiare sia dell’esenzione dall’imposta (che diversamente non si sarebbe applicata alla successione del singolo imprenditore nel caso di pacchetti non di maggioranza), sia dell’unitarietà nella gestione garantita dall’esercizio del diritto di voto in assemblea da parte del trustee.

In tali casi, però, risulta decisiva la concreta strutturazione dell’operazione e, in particolare, il contenuto dell’atto istitutivo di trust. IDV