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Procedimento d’urgenza in materia di strumenti finanziari derivati



Tribunale di Treviso, ordine collegiale del 10 novembre 2011 che rigetta il reclamo della banca , affermando che non è preclusa la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del contratto di swap formulata all’esito di un giudizio arbitrale che abbia accertato la responsabilità dell’intermediario e l’abbia condannato al risarcimento dei danni prosottisi fino al momento della decisione, laddove il contratto sia rimasto in vigore tra le parti. Data l’aleatorietà del contratto, non è possibile stabilire con anticipo se e in che misura la prosecuzione del contratto creerà un danno, e la domanda risarcitoria dei danni futuri non può essere utilmente proposta se non successivamente al loro verificarsi. la richiesta di sospesione va quindi accolta sussistendo il fumus boni iuris, dato dal precedente accertamento di illegittimità della condotta della banca, ed il periculum in mora, costituito dalla possibile rilevante diminuzione delle disponibilità di denari, la maggior difficoltà di accesso al credito bancario e i riflessi negativi di immagine derivanti dalla segnalazione alla Centrale dei rischi. CM



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