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Procedimento d’urgenza in materia di strumenti finanziari derivati



Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, ordinanza del  18 luglio 2011 che ha ritenuto ammissibile  e meritevole di accoglimento la domanda diretta alla sospensione in via cautelare dell’esecuzione del contratto di swap per il quale un collegio arbitrale ha accertato la violazione degli obblighi di informazione in materia di inadeguatezza e di conflitto di interessi, in quanto sussiste, oltre al fumus basato sull’accertamento arbitrale, il pericolo di grave e irreparabile pregiudizio per il funzionale esplicarsi dell’attività sociale a causa dell’aggravamento della situazione patrimoniale dell’impresa e della preclusione dell’accesso al credito a causa delle derivanti segnalazioni alla Centrale di rischi.  CM



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