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La valenza della dichiarazione di “operatore qualificato”



In linea con il principio enunciato dalla Corte di Cassazione (sentenza 26 maggio 2009, n. 12138), il Tribunale di Torino ha successivamente confermato l’assenza, in capo all’intermediario, di un obbligo di verifica della veridicità della dichiarazione con cui, nell’ambito della stipulazione di contratti su strumenti finanziari derivati, l’imprenditore abbia attestato il possesso dei requisiti di competenza ed esperienza nel campo degli strumenti finanziari, tale da farlo rientrare nella categoria di "operatore qualificato" di cui all’art. 31 del Regolamento Consob 11522/98. Al pari della Corte di Cassazione, tuttavia, il Tribunale di Torino, con sentenza del 23 novembre 2009, ha precisato che tale dichiarazione deve ritenersi valida ed efficace fintantoché il cliente non alleghi e dimostri che la non conformità al vero della dichiarazione medesima era nota alla banca, o che questa ne era stata specificamente informata o che la non conformità era agevolmente riconoscibile. Tale interpretazione sembra porsi nel solco del principio espresso dall’art. 39, quinto comma, del Regolamento Consob 16190/07 secondo il quale gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dal cliente salvo il caso in cui esse siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. CM