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Accesso agli atti della Autorità di Vigilanza e limiti al segreto professionale ex art. 53 della Direttiva 2013/36/UE



Con la recente sentenza del 13 settembre 2018 (causa C-594/16), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata su alcune questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato italiano in una controversia che contrapponeva l’ex correntista di una banca in liquidazione e Banca d’Italia. La disputa ha avuto riguardo ai limiti al segreto professionale che le autorità di vigilanza possono opporre ai sensi dell’art. 53 della Direttiva 36/2013 UE. La questione, originata dalla richiesta di accesso agli atti presentata dall’ex correntista a Banca d’Italia e preordinata all’esercizio di un’azione di risarcimento del danno nei confronti della Banca d’Italia stessa, è stata risolta interpretando estensivamente la locuzione “nell’ambito di procedimenti civili o commerciali” di cui al suddetto articolo. In particolare, la Corte ha chiarito che l’espressione “nell’ambito di” non è preclusiva di una richiesta di informazioni necessarie ad avviare un procedimento civile o commerciale volto alla tutela di interessi patrimoniali potenzialmente lesi dal fallimento o dalla messa in liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio. Non è quindi preclusa una richiesta antecedente all’inizio del suddetto procedimento.

Tuttavia, la Corte ha precisato che tale “accesso” agli atti deve essere il risultato di un adeguato bilanciamento tra l’interesse del richiedente a disporre di informazioni e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza da parte della pubblica amministrazione. In questo senso, tenuto conto che l’art. 53 cit. contempla pur sempre un’eccezione alla regola generale del divieto di divulgazione di informazioni riservate, i giudici del Lussemburgo hanno posto limiti precisi alla divulgazione di informazioni riservate, stabilendo che esse devono risultare pertinenti ai fini dell’instaurazione di un procedimento civile o commerciale il cui oggetto dev’essere concretamente individuato e che esse non possono essere utilizzate al di fuori del procedimento stesso.

Dott. Michele Greggio

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