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Sulla forma degli ordini e sul test di adeguatezza



Ci siamo recentemente occupati di un acquisto, da parte di un investitore retail, di obbligazioni subordinate emesse dalla stessa banca che operava come intermediario per la prestazione di servizi di investimento. L’ordine era stato impartito via e-mail alla banca, la quale nei giorni successivi aveva raccolto – al di fuori dei locali della banca – la sottoscrizione dell’investitore sul contratto quadro e sul modulo d’ordine, contenente altresì la descrizione dello strumento finanziario, le indicazioni circa la rischiosità del titolo (in particolare, il rischio di burden sharing, poi verificatosi) e l’informativa circa il conflitto d’interessi. 

Abbiamo ritenuto la condotta della banca censurabile sotto vari profili:

  1. l’ordine è nullo perché – se anche impartito per iscritto – il contratto quadro è stato sottoscritto dopo la trasmissione dell’ordine (e non prima);
  2. lo stesso contratto quadro è nullo, perché non prevede la facoltà di recesso per l’investitore entro sette giorni dalla conclusione del medesimo, prevista a pena di nullità dall’art. 30 T.U.F.; 
  3. l’investitore aveva chiesto di sottoscrivere un servizio di gestione di portafogli: di conseguenza l’intermediario era obbligato ad eseguire il test di adeguatezza; test che non è stato eseguito (essendo stato l’ordine trasmesso a mezzo email dall’investitore prima della sottoscrizione del contratto quadro), così consentendo all’investitore di acquistare uno strumento inadeguato rispetto al suo profilo. La banca ha dunque violato l’art. 40 Reg. Intermediari e ha poi consentito l’esecuzione di un’operazione d’investimento senza che l’investitore avesse preventivamente acquisito tutte le informazioni che per legge doveva ricevere prima di decidere se investire o meno in quello strumento. Infatti, l’investitore non è stato informato prima dell’esecuzione dell’ordine (i) né delle caratteristiche e dei rischi del prodotto acquistato, posto la scheda-prodotto allegata all’ordine di acquisto è stata consegnata successivamenteall’esecuzione dell’ordine di acquisto (contestualmente, appunto, alla sottoscrizione del modulo d’ordine, successiva rispetto all’operazione di acquisto); (ii) né della sussistenza di un conflitto di interessi, trattandosi di strumenti finanziari emessi dallo stesso intermediario; né della circostanza che l’ordine veniva eseguito in contropartita diretta. Le violazioni alla normativa primaria e secondaria poste in essere dall’intermediario sono di gravità tale da giustificare la risoluzione dell’ordine per inadempimento dell’intermediario.

Attendiamo la decisione dell’ACF sulla vicenda.

Avv. Ilaria Della Vedova

Informazioni, richieste e commenti a ilaria.dellavedova@studiodepoli.it



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