Ci siamo di recente interrogati circa l’estensione dei doveri informativi che gravano sull’intermediario nel corso del rapporto contrattuale con un investitore classificato ai fini MiFID come cliente al dettaglio. Nel caso sottoposto alla nostra attenzione l’investitore aveva sottoscritto un contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento con un intermediario con cui operava tramite canali on line, optando per il servizio di execution only. L’investitore aveva poi acquistato sul mercato EuroTLX (un sistema multilaterale di negoziazione dedicato alle obbligazioni e fruibile da operatori non professionali) obbligazioni subordinate Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Tali strumenti obbligazionari sono stati ritirati dalle negoziazioni da EuroTLX in data 19 dicembre 2016 (EuroTLX aveva comunicato in data 2 novembre 2016 che le obbligazioni subordinate delle due banche venete sarebbero state ritirate dalle negoziazioniin quella data) senza che l’intermediario avesse mai trasmesso alcuna informazione all’investitore. Le obbligazioni subordinate sono strumenti finanziari c.d. complessi, come si ricava dall’Opinion ESMA del 7 febbraio 2014 e dalla Comunicazione CONSOB n. 0097996 del 22 dicembre 2014.
L’intermediario risulta a nostro avviso inadempiente ai doveri di comportamento imposti dalla normativa primaria e secondaria sotto un duplice profilo:
Attendiamo la decisione dell’ACF sulla vicenda.
Avv. Ilaria Della Vedova
Informazioni, richieste e commenti a ilaria.dellavedova@studiodepoli.it
CREDITS
Progetto a cura di Marketude
Grafica a cura di Daridea
Sviluppo a cura di Magazzino27.it