Approfondimenti e Novità



> TUTTI





18 Dicembre 2018

Attività
Contenzioso e arbitrato

SHARE





Sulla competenza per le controversie tra ex amministratori e società in caso di revoca senza giusta causa



La fattispecie riguarda un amministratore di una società per azioni che è stato revocato senza giusta causa e cui, pertanto, spetta ex lege il risarcimento del danno ex art. 2383, terzo comma, c.c. Al fine di ottenere il risarcimento in questione, bisogna in primo luogo definire il rapporto che sussiste tra la società ed i suoi amministratori, poiché potrebbe sorgere un dubbio in merito alla competenza per materia a decidere la controversia. Infatti, posto che il foro delle persone giuridiche convenute è quello in cui in cui essa ha la sede, – e a prescindere in questa sede dalla competenza per valore – per quanto riguarda la competenza per materia il dubbio si dirama tra la Sezione specializzata in materia di impresa e la Sezione lavoro, considerando gli amministratori dei dipendenti della società.

Per dissipare la questione, si è innanzitutto fatto riferimento alla normativa che ha istituito le Sezioni Specializzate: il d.l. n. 168/2003. La Suprema Corte ha interpretato l’art. 3, lett. a), che stabilisce la competenza del Tribunale delle Imprese per i procedimenti relativi a rapporti societari, nel senso di comprendervi tutte le controversie che coinvolgano la società e i suoi amministratori, sia che si tratti di fattispecie relative all’agire degli amministratori nell’espletamento del rapporto organico sia dei diritti riconosciuti a titolo di compenso in base dell’eventuale contratto che la società e l’amministratore abbiano stipulato (Cass. Civ., Sez. I, 11 febbraio 2016, n. 2759). Pertanto, come rapporti sociali si intendono anche i rapporti intercorrenti tra la società stessa e i propri amministratori (Cass. Civ., Sez. VI, 9 luglio 2015, n. 14369) e la stessa Corte, in relazione ai compensi degli amministratori per l’attività svolta, ha dichiarato la competenza della Sezione specializzata in quanto competente per le controversie in materia di rapporti societari, ovvero tra amministratori e società a prescindere dalla distinzione fra l’attività a rilevanza esterna degli amministratori e il rapporto obbligatorio tra questi e la società.

La questione è stata risolta, in definitiva, considerando come competente la Sezione specializzata in materia d’impresa, in quanto incaricata di occuparsi delle controversie relative ai rapporti societari.

Dott.ssa Francesca Bonomo

Informazioni, richieste e commenti a francesca.bonomo@studiodepoli.it



   SCARICA l'abstract