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Produzione tardiva di documenti nel procedimento di opposizione alle sanzioni irrogate da CONSOB: si può fare.



La questione in esame riguarda la possibilità di produrre documenti provenienti da un parallelo processo penale e non indicati nel ricorso di opposizione proposto di fronte alla Corte d’appello e, pertanto, a fase istruttoria conclusa.

In primo luogo, si rileva che la Cassazione si è pronunciata nel senso di permettere la produzione documentale tardiva, subordinandola all’istanza di rimessione in termini exart. 153, secondo comma, c.p.c., che dovrà essere proposta con tempestività (Cass. 4841/2012; Cass. 23561/2011), attraverso il deposito in cancelleria o direttamente in udienza. All’istanza, la parte dovrà allegare la prova della non imputabilità della tardività della produzione, la cui valutazione spetterà al giudice che non è, tuttavia, vincolato all’esito positivo di questa. In particolare, la Cassazione ritiene che, non essendo consentita alcuna regressione del processo alla fase istruttoria, la parte potrà giovarsi della rimessione in termini per il compimento di attività processuali in ordine alle quali è decaduta per causa ad essa non imputabile. Precisa, inoltre, che la condotta non colpevole della parte debba essere accertata dal giudice secondo le modalità previste dall’art. 294 c.p.c. (Cass. 16467/2017), e dunque provvedendo con ordinanza. Si può concludere, in definitiva, che la produzione tardiva dei documenti è possibile previa istanza di rimessione in termini.

Per quanto riguarda il fatto che i documenti siano stati prodotti in altro procedimento, sempre la Suprema Corte ritiene che il giudice possa porre a fondamento delle proprie decisioni anche elementi di prova emersi in altro giudizio tra le stesse parti o anche tra parti diverse (Cass. 28855/2008), disponendo la rituale acquisizione della documentazione acquisita al processo. Il giudice può, quindi, ai fini del proprio convincimento, operare una valutazione autonoma, utilizzando ogni elemento dotato di efficacia probatoria, ivi comprese le prove raccolte in un processo penale, dal momento che alla parte è comunque riservata, in sede civile, la possibilità di contestare i fatti acquisiti in sede penale (Cass. 2168/2013; Cass. 28855/2008).

Dott.ssa Francesca Bonomo

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