In una recente sentenza, la Corte d’Appello di Venezia, chiamata a pronunciarsi sull’eccezione di invalidità di un contratto per essere il valore dello stesso eccedente i poteri conferiti all’amministratore che lo aveva sottoscritto (c.d. difetto di rappresentanza), la ha rigettata affermando il principio per cui le limitazioni ai poteri degli amministratori risultanti dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, anche se pubblicate sul Registro delle Imprese, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società.
Avv. Luca Vedovato
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