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24 Settembre 2015

Autore
LUCA VEDOVATO

Attività
Diritto societario e M&A

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Pregiudizialità dell’accertamento della qualità di socio rispetto all’impugnazione di delibera assembleare.



La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia resa nell'ambito di un procedimento per regolamento di competenza avverso un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c. disposto dal Tribunale di Venezia, accogliendo le tesi da noi sostenute, ha affermato la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità dipendenza in senso tecnico-giuridico - intesa quale situazione che ricorre quando la fattispecie costitutiva del diritto pregiudicato presenti tra i suoi elementi un fatto-diritto riguardo al quale pende altro giudizio tra le stesse parti che abbia direttamente ad oggetto il medesimo fatto-diritto - tra una causa che abbia ad oggetto l'accertamento della qualità di socio di una delle parti ed altra causa che abbia ad oggetto l'impugnazione da questi proposta avverso una delibera dell'assemblea dei soci. La Suprema Corte ha in proposito statuito che la qualità di socio, quale condizione legittimante all'impugnazione delle delibere assembleari, deve sussistere concretamente in capo al socio al momento di assunzione della delibera che impugna e persistere per tutta la durata del giudizio di impugnazione, sì che la definizione del giudizio tra le stesse parti nel quale si controverte della sulla sussistenza della qualità di socio ha efficacia pregiudiziale nei riguardi della causa di impugnazione di delibera assembleare successivamente promossa. In presenza di tale situazione, ha proseguito la Suprema Corte, il Giudice della causa pregiudicata deve disporre la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. nel caso in cui la causa pregiudicante penda davanti ad alto ufficio giudiziario, mentre nel caso in cui essa penda dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, egli deve rimettere il fascicolo al capo dell'ufficio affinché provveda alla riunione, salvo che essa non sia preclusa dal diverso stato dei procedimenti.

 

Avv. Luca Vedovato

 

Informazioni, richieste e commenti a luca.vedovato@studiodepoli.it