Con una recente ordinanza, il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare, ha affermato che, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo "in bianco", l'istanza del debitore di sospensione ai sensi dell'art. 169-bis della Legge Fallimentare dei contratti in essere al fine di evitare la prededucibilità dei crediti che sorgerebbero per effetto della risoluzione in danno dei contratti stessi, può essere accolta solo nel caso in cui tale sospensione appaia strumentale alla corretta esecuzione del piano concordatario e risponda all'interesse tanto del debitore quanto dei creditori. Nell'ipotesi di concordato con riserva ovvero in cui non sia ancora stato depositato il piano di concordato, la domanda di sospensione deve consentire all'autorità giudiziaria di individuare i caratteri fondamentali del piano stesso, in modo tale da permettere un'adeguata ponderazione degli interessi dell'istante e dei creditori rispetto alla controparte contrattuale in bonis: la totale mancanza di qualsiasi indicazione in questo senso ha comportato il rigetto dell'istanza.
Avv. Luca Vedovato
Dott. Michele Greggio
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