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17 Marzo 2015

Attività
Crisi d'impresa

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Concordato preventivo; istanza di pagamento di crediti anteriori ex art. 182quinquies, comma 4, L.F.; affitto ramo d’azienda.



Nell’ambito di una procedura di concordato preventivo che stiamo seguendo, abbiamo affrontato il tema del pagamento di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato c.d. "con riserva", ai sensi e per gli effetti dell’art. 182quinquies L.F., trattandosi di una procedura con continuità aziendale. Il Tribunale di Padova, nel rispondere all’istanza di autorizzazione di crediti anteriori, ha osservato come la continuità aziendale contemplata dall’art. 182quinquies L.F. sia esclusivamente la cosiddetta continuità in senso giuridico, ossia la continuità che, caratterizzandosi per il fatto di mantenere il rischio di impresa in capo al debitore, si realizza, ai sensi dell’art. 186bis L.F., o mediante la prosecuzione dell’attività d’impresa, o mediante la cessione dell’azienda in esercizio o mediante il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società. Secondo il Tribunale, dunque, nel caso in cui la stessa debitrice escluda l’ipotesi della cosiddetta continuità diretta e dichiari che l’esercizio d’impresa è funzionale alla sua cessione nell’ambito della procedura e che sta ricercando cessionari, allora si è di fronte ad u’ipotesi di mera continuità di fatto che non ha alcun rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 182quinquies, comma 4, L.F.. A fronte di un piano di concordato che preveda la cessione di uno o più rami d’azienda a seguito dell’omologa del concordato stesso, il contratto di affitto di ramo d’azienda è compatibile con lo strumento del concordato in continuità aziendale a condizione che l’affitto sia propedeutico alla successiva cessione dell’azienda funzionante al cessionario e che tale cessione sia già prevista come obbligatoria nella proposta di concordato.
Ilaria Della Vedova