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12 Ottobre 2020

Autore
MATTEO DE POLI

Attività
Diritto societario e M&A

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M&A non ostili: quale tutela per le minoranze?



L’abstract e le slides ad esso allegate offrono una sintesi delle riflessioni svolte durante il seminario “M&A non ostili: quale tutela per le minoranze?”, tenuto lo scorso 9 ottobre nell’ambito dell’iniziativa “Cinque Casi di Diritto Societario”. La registrazione del seminario è disponibile al seguente link.

Prof. Avv. Matteo De Poli

direzione@studiodepoli.it

www.studiodepoli.eu

 

In occasione del secondo dei cinque seminari tenuti nell’ambito dell’iniziativa “Cinque Casi di Diritto Societario”, ci si è interrogati su come possano essere tutelati efficacemente gli interessi di coloro i quali diverranno soci di minoranza in una società di capitali che sia oggetto di un’operazione di M&A “non ostile”, intendendosi per tale un’operazione di fusione o di acquisizione in cui le parti, salvi i rispettivi interessi, si rapportano in un clima di reciproca collaborazione.

Coloro che andranno a rivestire il ruolo di soci di minoranza dovranno valutare attentamente in che misura partecipare al capitale sociale: infatti, già il codice civile individua  diverse soglie di partecipazione al capitale al superamento delle quali sono attribuiti determinati diritti in capo alla minoranza[1]. 

Invero, il più delle volte, le previsioni del codice civile sono derogabili dalle parti, le quali possono prevedere soglie minori[2] o maggiori rispetto a quelle codicistiche[3],  o – almeno nelle S.r.l. – “particolari diritti” in capo ai soci[4].

Prima, però, di esaminare quali forme di tutela è più opportuno negoziare per meglio soddisfare gli interessi della minoranza, pare opportuno sottolineare la rilevanza del “luogo” dove le stesse saranno disciplinate: più precisamente, la previsione di specifiche tutele nello Statuto o in un patto parasociale avrà conseguenze diverse[5].

Infine, per quanto riguarda la concreta protezione degli interessi della minoranza, sarà senza dubbio necessario: i) negoziare dei quorum deliberativi rafforzati in relazione a talune materie, quali gli aumenti di capitale (magari unitamente alla previsione di clausole anti-diluzione); ii) regolare preventivamente la distribuzione degli utili, ove generati; iii) ampliare le ipotesi di recesso dalla compagine sociale e disciplinarne attentamente le modalità (ad es. con delle put and call options); e, nelle S.r.l., iv) ottenerel’attribuzione di taluni diritti particolari di gestione, di veto, etc.[6].

In conclusione, un’operazione di M&A non ostile richiede al professionista incaricato dalla minoranza di assumere le vesti di uno “stratega”: infatti, egli dovrà sia guardare a quali possano essere le forme di tutela migliori nel contesto attuale, sia ragionare in un’ottica previsionale, andando a prevenire futuri dissidi nella compagine sociale e, quindi, a disciplinare adeguatamente taluni aspetti particolarmente critici, quali aumenti di capitale, recesso e distribuzione di utili. 

 

[1] A titolo esemplificativo, nelle S.p.A., l’impugnativa della delibera assembleare può essere proposta da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale (v. l’art. 2377, co. 3, c.c.). Ancora: nelle S.r.l., i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale possono opporsi all’eventuale rinuncia o transazione della Società all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (v. l’art. 2476, co. 5, c.c.).

[2] Si v., ad es., l’art. 2367, co. 1, c.c., il quale obbliga gli amministratori di S.p.A. a convocare l’Assemblea dei soci, ove ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, «o la minore percentuale prevista nello statuto». 

[3] Ad es., lo statuto di una S.r.l. può prevedere che l’Assemblea dei soci deliberi su talune materie con unquorum più alto rispetto alla maggioranza assoluta pervista dall’art. 2479-bis, co. 3, c.c. 

[4] Ai sensi dell’art. 2468, co. 3., c.c.  

[5] Se, a titolo esemplificativo, la clausola di uno statuto di S.p.A. avrà efficacia nei confronti di tutti i soci e durata tendenzialmente illimitata, un patto parasociale, invece, avrà efficacia solo nei confronti dei suoi sottoscrittori (i quali potranno essere anche soggetti terzi) e durata limitata.

[6] Quali, a titolo esemplificativo, la possibilità di nominare uno o più amministratori, il diritto di porre il veto su determinate decisioni o di autorizzarle, il diritto ad ottenere utili in misura più che proporzionale alla propria quota di partecipazione, etc.



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