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19 Dicembre 2018

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Diritto societario e M&A

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Gli effetti della transazione pro quota in caso di azione di responsabilità



Dott. Michele Cisolla

In un caso recentemente sottoposto all’attenzione dello Studio, ci si è interrogati sui possibili effetti che potrebbe produrre un accordo transattivo pro quota concluso solo con alcuni degli amministratori di una società per azioni convenuti in giudizio con un’azione sociale di responsabilità. Pro quota è detta la transazione limitata alla sola quota interna di debito del condebitore che la stipula. In tema di responsabilità dell’organo amministrativo di una società di capitali, come è noto, l’art. 2392, primo comma, c.c. prevede che gli amministratori siano responsabili solidalmente verso la società per i danni causati dall’inadempimento dei doveri loro assegnati dalla legge. In caso di solidarietà passiva, l’art. 1304, primo comma, c.c.,stabilisce che la transazione conclusa da uno dei debitori produce effetti nei confronti degli altri qualora questi dichiarino di volerne profittare. Ci si deve allora chiedere se anche la c.d. transazione pro quotaconclusa dalla società con uno solo degli amministratori citati in giudizio permetta agli altri soggetti coinvolti di beneficiare di tale accordo alla luce del citato art. 1304 c.c. Tale possibilità deve ritenersi esclusa. Le Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU., 30 dicembre 2011, n. 30174), in proposito, hanno chiarito che l’art. 1304 c.c. è applicabile solamente all’ipotesi di conclusione di un accordo transattivo avente ad oggetto l’intero debito. Qualora, invece, la transazione riguardi solo la quota ideale di debito del debitore transigente (i.e. la parte dell’intero debito astrattamente riferibile a ciascun debitore; nel caso di azione di responsabilità, tale ripartizione interna avviene sulla base dell’apporto di ogni convenuto alla creazione del danno), essa non rientra nel campo di applicazione di detto articolo poiché tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva esclusivamente rispetto al debitore che vi aderisce, non potendo coinvolgere gli altri condebitori, i quali, dunque, non avranno titolo per profittarne.

Alla luce di quanto detto, si può concludere che, nel caso di azione sociale di responsabilità, qualora la società concluda una transazione con un amministratore per la sua sola quota di responsabilità, gli altri amministratori non potranno profittare di tale accordo, salvo ovviamente per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito. In relazione poi al residuo credito azionabile dalla società è utile distinguere l’ipotesi in cui l’ammontare della transazione sia maggiore o minore della quota ideale del debitore transigente: nel primo caso, il debito residuo si ridurrà in misura corrispondente alla somma pagata; viceversa, nella seconda ipotesi, il debito residuo dovrà essere inevitabilmente ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, provocando altrimenti un ingiustificato aggravamento per i debitori estranei alla transazione. In sostanza, supponendo che la società abbia agito chiedendo 1000 in solido ai tre amministratori ed ai tre sindaci, e che un amministratore – immaginiamo l’AD, ossia quello la cui responsabilità si presume maggiore degli altri, la cui quota ideale del debito è di 300 – raggiunga un accordo transattivo con la società. Supponendo che l’ammontare della transazione sia 250, gli altri amministratori e sindaci resteranno obbligati per 700, poiché la somma transatta è inferiore alla quota ideale del debitore transigente; viceversa, immaginando che il valore dell’accordo sia 350, gli altri convenuti dovranno rispondere in solido per i restanti 650, in quanto la somma della transazione è superiore alla quota ideale di debito. 

Dott. Michele Cisolla

Informazioni, richieste e commenti a michele.cisolla@studiodepoli.it



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