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05 Ottobre 2020

Author
MATTEO DE POLI

Activity
Corporate Law and M&A

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Atti di gestione anomali e reazione del collegio sindacale



L’abstract e le slides ad esso allegate offrono una sintesi delle riflessioni svolte durante il seminario “Atti di gestione anomali e reazione del collegio sindacale”, tenuto lo scorso 2 ottobre nell’ambito dell’iniziativa “Cinque Casi di Diritto Societario”. La registrazione del seminario è disponibile al seguente link.

Prof. Avv. Matteo De Poli

direzione@studiodepoli.it

www.studiodepoli.eu

 

In occasione del primo dei cinque seminari tenuti nell’ambito dell’iniziativa “Cinque Casi di Diritto Societario”, ci si è interrogati su quali comportamenti debbano porre in essere i componenti del collegio sindacale di una S.r.l. in presenza di atti gestori anomali, al fine di non incorrere in eventuali profili di responsabilità.

Se, da un lato, il codice civile attribuisce ai sindaci specifici poteri (v. l’art. 2403-bis) da esercitare nell’adempimento dei propri doveri (v. l’art. 2403) ed individua taluni rimedi specifici da porre in essere in determinate situazioni (v., ad es., l’art. 2406, co. 1); dall’altro, la giurisprudenza è ormai costante nel richiedere ai sindaci il compimento di ogni atto necessario all’assolvimento del proprio incarico[1]. 

Tale orientamento giurisprudenziale, non essendo accompagnato da un elenco esaustivo di quali comportamenti in concreto un sindaco sia tenuto a porre in essere dinnanzi ad atti gestori anomali, lascia ovviamente gli interessati in una situazione di notevole incertezza operativa.

Guardando ai principali casi affrontati dalla Suprema Corte e dai Tribunali di merito, si possono comunque indicare alcuni comportamenti considerabili a priori come insufficienti ad esonerare il sindaco da eventuali profili di responsabilità (ad es., le dimissioni, quando non accompagnate da una robusta reazione)[2]; nonché talune condotte qualificabili invece come best practice, quali, i) l’invito, rivolto agli amministratori, a revocare l’atto dannoso compiuto; ii) la minaccia di ricorrere all’autorità giudiziaria; iii) la denuncia al Pubblico Ministero in caso di irregolarità costituenti reato. 

Questi atti dovranno essere accompagnati dall’esercizio del rimedio “tipico” più appropriato (ad es., la convocazione dell’Assemblea per promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori, o la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.; etc.). La scelta dovrà essere condotta con tempestività e professionalità, dovendosi scegliere il rimedio più adatto alle circostanze, né difettando nella reattività né eccedendo.

In conclusione, ai sindaci è richiesta una condotta proattiva, attenta  e reattiva rispetto ad ogni possibile “segnale d’allarme”[3], la quale può ben essere riassunta da quanto affermato dalla Suprema Corte: «a fronte di iniziative anomale da parte dell’organo amministrativo […], i sindaci hanno dunque l’obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all’assolvimento dell’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere (se non di intervento sulla gestione, che non compete se non in casi eccezionali, certamente) di sollecitazione e denuncia diretta, interna ed esterna, doveroso per un organo di controllo. In mancanza, essi concorrono nell’illecito civile commesso dagliamministratori per omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo loro attribuiti per legge»[4].

 

[1] Si v., a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 2019, n. 32397; Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2017, n. 16314; Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2014, n. 13517; e Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2013, n. 24362.

[2] Si v., recentemente, Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 2019, n. 32397; e Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2019, n. 18770.

[3] A riguardo, v. Cass. pen., sez. V, 7 marzo 2014, n. 32352; e Cass. pen., sez. V, 16 aprile 2009, n. 36595.

[4] Così Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2019, n. 18770.



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