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29 Maggio 2020

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Banking and Financial Markets Law

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Luci ed ombre del Meccanismo Europeo di Stabilità nell’emergenza coronavirus



1. Meccanismo Europeo di Stabilità, emergenza coronavirus e azzardo morale. – 2. Il cd. “Pandemic Crisis Support”. – 3. Condizioni soft o rigorose? – 4. Brevi note conclusive.

 

1. Meccanismo Europeo di Stabilità, emergenza coronavirus e azzardo morale

Le trattative istituzionali sul possibile utilizzo del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES)[1] nel contrasto alle ricadute economiche e finanziarie della pandemia da COVID-19 sembrano avere finalmente avuto una conclusione. Infatti, il 15 maggio scorso, il Consiglio dei Governatori del MES ha approvato il cd. “Pandemic Crisis Support”, ossia una linea di credito agevolata – della quale si dirà più nello specifico in seguito – a cui possono accedere tutti gli Stati dell’Eurozona che ne facciano richiesta, al fine di finanziare le misure sanitarie che gli stessi intendono porre in essere per far fronte all’attuale contesto di crisi.[2]

La decisione è stata raggiunta a seguito di un dibattito protrattosi nel tempo, talvolta con toni anche accesi, ed essenzialmente focalizzato su come gestire il rischio di “azzardo morale” degli Stati. 

É noto, infatti, che il MES è un’organizzazione finanziaria sovra-nazionale costituita dagli Stati membri della zona Euro nel 2012,[3] dotata di un capitale proprio – circa 700 miliardi di euro – costituito da risorse conferite dagli stessi Stati aderenti, e finalizzata a fornire assistenza finanziaria ai medesimi nel caso in cui si trovino o rischino di trovarsi in una grave situazione di crisi, tale da pregiudicare la stabilità dell’Eurozona o dei suoi Stati membri.[4]

Pertanto, è evidente come, da un lato, il Meccanismo costituisca per gli Stati dell’Eurozona un valido alleato nella prevenzione e nella gestione di una crisi economica o finanziaria; dall’altro, tuttavia, esso rischia di incentivare politiche di spesa pubblica negligenti o comunque non sostenibili, generando la convinzione che i costi delle stesse potranno essere sostenuti da un soggetto terzo, o, meglio, dalla collettività degli Stati membri della zona Euro.  Questo è, in sostanza, l’azzardo morale.

Al fine di scongiurare simili comportamenti, il Trattato istitutivo del Meccanismo, prevede espressamente che ogni intervento dello stesso è effettuato secondo «condizioni rigorose».[5] Gli articoli del Trattato istitutivo del Meccanismo relativi alle diverse misure di assistenza finanziaria e le linee applicative delle stesse,[6]  nonché le situazioni di crisi che hanno visto l’intervento del MES,[7]  evidenziano come dette condizioni rigorose  si traducano, per gli Stati che intendano richiedere una forma di sostegno finanziario, in un’attività di controllo particolarmente penetrante da parte della Commissione Europea, della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale (la cd. “troika”). Attività di controllo, quella dei tre soggetti sopra indicati, che si traduce in una costante e dettagliata informativa sullo stato dei propri conti, nonché in una serie di misure economiche correttive volte a garantire la salute degli stessi.[8]

La ratio di un simile rigore è chiara: prevenire l’azzardo morale ed evitare che lo Stato beneficiario del finanziamento entri in un circolo vizioso di progressivo aumento del proprio debito pubblico che lo conduca all’insolvenza, destabilizzando così l’intera zona Euro. 

Ciò premesso, viene da chiedersi se simili condizioni debbano essere imposte anche nel caso in cui uno Stato membro venga a trovarsi in una situazione di crisi non per una gestione negligente delle proprie finanze ma per un evento imprevisto, quale un disastro ambientale, o la pandemia in corso. In tal caso, infatti, la problematica dell’azzardo morale sembrerebbe venir meno.[9]

Il Consiglio dei Governatori,[10] con il cd. “Pandemic Crisis Support” del 15 maggio scorso, sembra aver abbracciato quest’ultima linea di pensiero, predisponendo una forma di sostegno finanziario ad hoc per gli Stati membri che ne facciano richiesta nell’ambito della crisi in corso, e le cui condizioni sono state da molti definite “soft”.  

 

2. Il cd. “Pandemic Crisis Support

La misura scelta per supportare gli Stati membri nella crisi in corso è il cd. “Pandemic Crisis Support”, ossia una linea di credito alla quale ogni Stato della zona Euro può accedere, presentando apposita richiesta entro il 31 dicembre 2022, e della quale potrà concretamente beneficiare anche successivamente alla concessione, nel momento dell’effettivo bisogno. In particolare, ciascuno Stato potrà chiedere un sostegno massimo pari al 2% del proprio PIL a fine 2019.

Più precisamente, il Pandemic Crisis Support è una “linea di credito soggetta a condizioni rafforzate” (cd. “Enhanced Conditions Credit Line” o “ECCL”) di cui all’art. 14 del Trattato istitutivo del Meccanismo.[11] L’ECCL è una misura squisitamente preventiva, concessa ad uno Stato membro le cui condizioni economiche e finanziarie siano ancora sostanzialmente in bonis, al fine di migliorarne la credibilità nella raccolta di risorse finanziarie e, in ogni caso, di garantirgli una fonte di un finanziamento di ultima istanza.[12] Questa linea di credito, infatti, può essere utilizzata richiedendo al MES un prestito o l’acquisto di titoli emessi dallo Stato stesso sul mercato primario.[13] Per quanto riguarda nello specifico, il Pandemic Crisis Support, stando alle dichiarazioni del Consiglio dei Governatori, sembra che la linea di credito potrà essere utilizzata concretamente attraverso la richiesta di un prestito.

Una ECCL, come suggerisce l’espressione, è “enhanced conditioned”, cioè soggetta a condizioni rafforzate. Il beneficiario della linea di credito, infatti, indipendentemente dall’utilizzo della stessa, è soggetto alla vigilanza della Commissione – report costanti, stress testetc. – e deve impegnarsi ad adottare specifiche “misure correttive” della propria situazione di difficoltà;[14] misure correttive che, in ogni caso, non potranno tradursi in un più severo programma di aggiustamento macro-economico fintanto che lo Stato beneficiario della linea di credito non si dimostri gravemente inadempiente degli obblighi assunti o venga a trovarsi in una situazione di crisi particolarmente acuta.[15]  

Inoltre, lo Stato beneficiario sarà soggetto ad uno specifico sistema di segnalazione – cd. “Early Warning System” – volto a garantire le tempistiche di rimborso dei fondi ricevuti.[16]

Ciò premesso, viene quindi da chiedersi come la disciplina generale sulle “condizioni rafforzate” relativa alla ECCL sarà concretamente applicata in relazione alle eventuali richieste di accesso al Pandemic Crisis Support.

 

3. Condizioni soft o rigorose?

Ad una prima lettura della citata dichiarazione del Consiglio dei Governatori del 15 maggio scorso, le condizioni del Pandemic Crisis Support sembrano essere, come in molti hanno scritto, effettivamente soft e standardizzate. 

Quanto all’onerosità della linea di credito –alludendo qui a quella sola di tipo economico –, nel caso in cui lo Stato beneficiario della linea di credito richieda un prestito (che avrà scadenza massima decennale), lo stesso sarà soggetto a fee e a tassi d’interesse irrisori, ossia ad una up-front service fee dello 0,25%, un tasso annuale dello 0,1% ed una service fee dello 0,005%.

Tuttavia, alcuni passaggi ulteriori della dichiarazione del Consiglio meritano particolare attenzione, a cominciare dal fatto che ogni richiesta di accesso al Pandemic Crisis Support dovrà essere approvata all’unanimità dal Consiglio dei Governatori, conformemente a quanto previsto dal Trattato istitutivo del MES.[17]

Invero, pare altamente improbabile che una richiesta di accesso alla linea di credito venga respinta dal veto di un singolo Stato, sia – ovviamente – per ragioni di rapporti politici tra Stati membri, sia in virtù dell’accertamento preventivo condotto dalla Commissione Europea, che ha confermato come tutti gli Stati membri soddisfino i requisiti per poter accedere al sostegno in esame,[18] e come la pandemia in essere rappresenti un rischio per la stabilità finanziaria dell’intera zona Euro.[19]  

Invero, si potrebbe obiettare come detto accertamento sia appunto “preventivo” e, pertanto, limitato alla situazione attuale: sorge quindi il dubbio se esso consenta di soprassedere ad un accertamento specifico  ed ulteriore al momento di ogni singola richiesta, specie se formulata tra qualche mese (come anticipato, il termine per richiedere l’accesso alla linea di credito è il 31 dicembre 2022).

Ciò premesso in merito alle risorse messe a disposizione dal Meccanismo Europeo di Stabilità, ai bassi tassi d’interesse dallo stesso applicati e al suddetto accertamento preventivo della Commissione, non sembra scorretto affermare che le condizioni applicate al Pandemic Crisis Support siano effettivamente soft, e che l’accesso alla linea di credito possa risultare vantaggioso per gli Stati membri.

Quest’affermazione vale, però, in relazione a quelle che possono essere definite come condizioni “standardizzate”. Un discorso a parte – e più approfondito – dev’essere fatto, invece, per quanto riguarda il controllo che la Commissione  sarà chiamata a svolgere una volta che lo Stato abbia avuto accesso alla linea di credito. Infatti, se la linea di credito sarà concessa e specie se sarà effettivamente utilizzata, il beneficiario sarà soggetto alla vigilanza della Commissione, che seguirà essenzialmente due direttrici.

i) L’Istituzione dovrà verificare che le risorse erogate siano utilizzate per far fronte a spese sanitarie. Più precisamente:  «The Pandemic Crisis Support will be used to support domestic financing of direct and indirect costs regarding healthcare, cure and prevention related to the COVID 19 crisis».[20] 

Questo, forse, è uno dei punti più delicati del Pandemic Crisis Support, dal momento che impegnerà gli Stati che intendano effettivamente utilizzare la linea di credito ad un impiego dei fondi ottenuti particolarmente accorto. Gli stessi, ad esempio, non potranno essere utilizzati per fornire alcun sostegno finanziario generale alle imprese o all’occupazione, ma, esclusivamente, a coprire spese sanitarie, di prevenzione e di cura del virus, dirette ed indirette.[21]

A detta di chi scrive, non mancheranno aree più o meno “grigie” su cui sarà necessario fare chiarezza prima dell’effettivo impiego dei fondi. Infatti, viene da chiedersi se gli stessi potranno essere impiegati solo a favore di aziende ospedaliere, strutture di cura, enti di ricerca e simili, o anche a favore di quelle imprese operanti nel settore farmaceutico e biotech, nella produzione di macchinari ospedalieri, etc. Se quest’ultima opzione sarà possibile, poi, ci si dovrà chiedere come potrà essere effettuata la distribuzione dei fondi. Non solo: si dovrà capire se i fondi potranno essere destinati solo alle imprese suddette in bonis, o anche a quelle che si trovino in una situazione di crisi, e in quest’ultimo caso, se rileverà il fatto che detta situazione di difficoltà sia dovuta alla pandemia o sia pregressa. Ancora: dovrà essere posta particolare attenzione alla problematica relativa alla possibilità di distribuire i fondi a quelle imprese che non operino in uno dei settori sopra citati, ma che, attirate dal profitto, vogliano convertire il proprio modello imprenditoriale sfruttando i fondi europei.[22]

Questi sono solo pochi esempi per dimostrare come la Commissione ed ogni singolo Stato beneficiario della linea di credito saranno chiamati ad una attenta valutazione sull’utilizzo delle risorse fornite dal MES. Il modello di piano d’azione preparato dalla Commissione[23] –che dovrà poi essere stipulato con ogni Stato richiedente ed adattato alle specifiche esigenze di quest’ultimo – sembra rispondere perfettamente a questa esigenza. Infatti, parte integrante del piano è una tabella, suddivisa in tre macro-sezioni,[24] che dovrà essere compilata con tutte le singole voci di spesa che uno Stato intende affrontare con i fondi del Pandemic Crisis Support. In un’ottica di migliore impiego dei fondi e di fair play tra le parti, Commissione e Stato membro dialogheranno intensamente per eliminare ogni profilo d’incertezza circa l’inserimento ed il contenuto delle singole voci, e si accordino per definire in via preventiva quali voci di spesa possano beneficiare dei fondi e quali no, così risolvendo da subito – o comunque prima del concreto impiego dei fondi – ogni profilo di incertezza.

In linea di massima, questa condizionalità sull’utilizzo dei fondi non pare certamente qualificabile come “rigorosa”. Anzi, sembra costituire una sorta di garanzia per i cittadini dell’Eurozona, oltre che per il Meccanismo stesso, sul corretto e più efficiente utilizzo della linea di credito.

ii) La sorveglianza della Commissione, poi, seguirà anche un’altra direzione. Infatti, come precisato dalla dichiarazione del Consiglio dei Governatori, «The ESM will carry out its Early Warning System to analyse the beneficiary country’s repayment capacity in coordination with the Commission’s surveillance»: come sempre accade nei rapporti di credito, il creditore – l’ESM – monitorerà costantemente che il debitore – lo Stato beneficiario della linea di credito – conservi la capacità di restituire le somme oggetto di prestito.[25]  Pare quindi che il sistema di segnalazione utile a monitorare e a garantire il rimborso dei finanziamenti ricevuti secondo le tempistiche accordate, unitamente alla “enhanced surveillance” della Commissione, sarà comunque operativo. Ciò implica  che la vigilanza del Meccanismo e della Commissione sarà necessariamente estesa anche alla contabilità generale e, quindi, alla solvibilità dello Stato beneficiario, oltre che all’utilizzo dei fondi a fini sanitari.

Pertanto, viene da chiedersi se l’attività di supervisione dell’Istituzione si sostanzierà esclusivamente in un’attività di vigilanza informativa o se, piuttosto, si tradurrà anche nell’imposizione delle – temute – misure di austerity.

Una prima rassicurazione proviene dall’accertamento preventivo sullo stato di salute e di solvibilità di tutti gli Stati della zona Euro condotto dalla Commissione.[26] In particolare, questa ha accertato come, salve le incertezze sullo sviluppo della pandemia in corso, in un orizzonte di dieci anni (ossia, il termine massimo di scadenza del finanziamento), il debito pubblico di tutti gli Stati dell’Eurozona risulti essere sostenibile.[27] 

Vero è che, con specifico riferimento all’Italia,  l’accertamento della Commissione afferma che «the Italian government debt is set to increase from close to 135% of GDP in 2019 to almost 154% of GDP by 2021. Under the baseline, government debt would progressively decline over the projection horizon to reach above 140% of GDP in 2030, supported by a gradual fiscal policy adjustment and by the economic recovery» (enfasi aggiunta).[28]

Tuttavia, si noti, il “gradual fiscal policy adjustment” verso il quale la Commissione nutre delle aspettative non è correlato all’accesso alla line di credito del MES, ma al generale aumento del debito pubblico provocato dalla pandemia in corso. Peraltro, la Commissione si aspetta che dette misure correttive siano intraprese dalla quasi totalità degli Stati dell’Eurozona (essendo in pochi a vantare un livello di debito pubblico relativamente basso), indipendentemente dalla richiesta di accedere al Pandemic Crisis Support.

Ciò premesso, sembra che, ad ora, il controllo della Commissione sarà limitato ad un’attività di vigilanza informativa e che, quindi, nessuno Stato che intenda beneficiare del Pandemic Crisis Support sarà chiamato ad adottare, almeno sulla base del supporto ricevuto, alcuna misura correttiva nell’immediato. Ad ulteriore conferma di ciò, inoltre, il modello di piano d’azione sopra citato preparato dalla Commissione non fa riferimento ad alcuna misura correttiva.

L’attività di mero controllo sui conti da parte della Commissione potrebbe proseguire per tutta la durata del rimborso del finanziamento ricevuto senza particolari turbative. Laddove tuttavia lo Stato beneficiario della linea di credito venisse a trovarsi successivamente in una situazione di difficoltà economico-finanziaria particolarmente grave, specie se capace di pregiudicarne la solvibilità, non è da escludere – anzi, pare probabile – che la Commissione possa intervenire chiedendo allo stesso di adottare le opportune misure correttive e, perfino, un piano di aggiustamento macroeconomico. 

Nello scenario avverso appena descritto, allora, potrebbero essere poste in essere delle misure effettivamente “rigorose”. Le stesse, tuttavia, in una situazione di crisi così acuta come quella idonea a legittimarne l’imposizione da parte della Commissione, sembrerebbero nondimeno necessarie, e perciò autonomamente adottate dallo Stato membro, anche nel caso in cui lo stesso non avesse formulato alcuna richiesta d’accesso alla linea di credito.

 

4. Brevi note conclusive

In conclusione, non sembra scorretto affermare che il Pandemic Crisis Support preveda condizioni “soft”. Questo almeno per quanto riguarda la componente economica del prestito.

Resta il fatto – di per sé abbastanza ovvio, considerato che di prestito si tratta, non di denaro a fondo perduto – che la concessione del sostegno a condizioni uguali per ogni Stato membro, non potrà legittimare gli Stati stessi a condurre politiche economiche disaccorte o negligenti, ma, anzi, li impegnerà ad una collaborazione costante e costruttiva, in un’ottica di maggiore integrazione europea, con la Commissione.

 

Info: direzione@studiodepoli.it

 

[1] Questo breve scritto vuole fornire una prima chiave di lettura sul concreto coinvolgimento del MES nel contrasto alla pandemia in essere; non ha lo scopo di esaminare singolarmente le caratteristiche istituzionali ed operative del Meccanismo stesso: a riguardo, si v. quanto già scritto da questo Studio in Brevi riflessioni sul Meccanismo Europeo di Stabilità e sui cd. “Coronabond”, 16 aprile 2020 <https://www.studiodepoli.eu/it/news-approfondimenti/approfondimenti-novita/1499/details>.

[2] Si v. il ESM Board of Governors backs Pandemic Crisis Support, 15 maggio 2020<https://www.esm.europa.eu/press-releases/esm-board-governors-backs-pandemic-crisis-support>.

[3] Si v. il Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità, 2012  <https://www.esm.europa.eu/legal-documents/esm-treaty>.

[4] Per un maggiore approfondimento sull’argomento, si v. M. De Poli, Fundamentals of European Banking Law, Wolters Kluwer, 2018, pp. 238-239; F. Ciraolo, Il finanziamento «esterno» delle risoluzioni bancarie tra tecniche normative e diritto vivente, Cedam, 2018, pp. 219-236; M. Schillig, Resolution and insolvency of banks and financial institutions, Oxford University Press, 2016, pp. 346-352; e V. Borger, The European Stability Mechanism: A crisis tool operating at two junctures, in M. Haentjens e B. Wessels (a cura di), Crisis Management in the Banking Sector, Edward Elgar, 2015, pp. 150-172.

[5] Così gli artt. 3 Obiettivo e 12 Principi del Trattato istitutivo del MES.

[6] Si v. spec. gli artt. 13 Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità, 14 Assistenza finanziaria precauzionale del MES, 15 Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES, 16 Prestiti del MES, 17 Meccanismo di sostegno al mercato primario e 18 Meccanismo di sostegno al mercato secondario del Trattato istitutivo del MES, nonché le relative linee guida applicative disponibili sul sito del Meccanismo <https://www.esm.europa.eu/legal-documents>. Peraltro, il Consiglio dei Governatori può anche creare – e lo ha fatto, con la “ricapitalizzazione diretta degli istituti finanziari” – delle misure nuove, non previste dal Trattato (così, l’art. 19 Revisione dell’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria).

[7] Ci si riferisce alle diverse misure di assistenza finanziaria fornite a Cipro, Grecia, Irlanda, Spagna e Portogallo, i cui report sono disponibili sul sito del MES <https://www.esm.europa.eu/financial-assistance>.

[8] Si pensi ad esempio a misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, alla vendita di asset pubblici anche strategici, etc. Trattasi di quelle che, in gergo, vengono definite come misure di “austerity”.

[9] Chi scrive intende soprassedere su due questioni che, tuttavia, meriterebbero alcune riflessioni. In primo luogo, si potrebbe contestare alla quasi totalità degli Stati dell’Eurozona una certa negligenza nel non avere adottato – ad esempio, già ai tempi della SARS – un piano di gestione di una crisi epidemiologica. In secondo luogo, si può notare come alcuni Stati siano comunque in grado di affrontare questo tipo di crisi impreviste meglio di altri, proprio grazie ad un minor livello di indebitamento e ad una maggiore efficienza nella gestione delle risorse pubbliche.  

[10] E quindi i vari Stati membri della zona Euro, considerando che il Consiglio dei Governatori è composto dai rappresentati – generalmente i ministri delle finanze – degli Stati stessi. Si v. l’art. 5 Consiglio dei Governatori del Trattato istitutivo del MES.

[11] La stessa, si noti, è disciplinata anche da specifiche linee guida: MES, Guideline on Precautionary Financial Assistance, 2012 <https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esm_guideline_on_precautionary_financial_assistance.pdf>.

[12] Si v. l’art. 1 Aim and scope delle Guideline on Precautionary Financial Assistance.

[13] Così l’art. 2, co. 1, Types of precautionary financial assistance delle Guideline on Precautionary Financial Assistance.

[14] Così il quarto comma del citato art. 2 e l’art. 5 Enhanced surveillance delle Guideline on Precautionary Financial Assistance.

[15] Si v. spec. il dodicesimo comma dell’art. 7 Programma di aggiustamento macroeconomico del Regolamento (UE) N. 472/2013 < https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0472>; il secondo comma dell’art. 7 Re-examination of the adequacy of the precautionary financial assistance delle Guideline on Precautionary Financial Assistance.

[16] Si v. l’art. 5 Warning system delle Guideline on Precautionary Financial Assistance; nonché ESM, Ensuring repayment: the ESM’s early warning system<https://www.esm.europa.eu/publications/safeguarding-euro/ensuring-repayment-esm-early-warning-system>.

[17] Si v. il sesto comma del citato art. 5 del Trattato istitutivo del MES.

[18] Si v. Commissione Europea, Pandemic Crisis Support - Eligibilty Assessment, 7 maggio 2020, e relativi allegati <https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/loan-programmes/european-stability-mechanism-esm_en>.

[19] Si v., in particolare, Commissione Europea, Annex I – Assessment of risks to the financial stability of the euro area, 7 maggio 2020 <https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/loan-programmes/european-stability-mechanism-esm_en>.

[20] Così il cap. II del modello standardizzato del piano d’azione che sarà poi concretamente stipulato tra la Commissione e ciascuno Stato richiedente il sostegno finanziario: si v. Commissione Europea, Draft Template for the Response Plan pursuant to Articles 13(3) and 14(2) ESM Treaty, 11 maggio 2020 <https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/loan-programmes/european-stability-mechanism-esm_en>.

[21] L’intesa raggiunta dal Consiglio dei Governatori sembra voler prevenire in partenza il comportamento – censurabile – di alcuni Stati membri che, in un certo senso, hanno “sfruttato” la flessibilità concessa dalla Commissione Europea nella possibilità di concedere aiuti di Stato per far fronte alle ripercussioni economiche causate dalla pandemia, al fine di fornire sostegno finanziario ad imprese già versanti in uno stato di crisi. A riguardo, il caso nostrano di Alitalia può essere preso ad esempio: si v. l’art. 79 Misure urgenti per il trasporto aereo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 <www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg>.

[22] Sia sufficiente richiamare i recenti episodi di cronaca che hanno visto alcune imprese, totalmente estranee al business in questione, vincere appalti pubblici per la fornitura di mascherine sanitarie e, poi, trovarsi nell’impossibilità di adempiere agli impegni assunti.  

[23] Già citato in nota 20.

[24] Ossia, «i) Healthcare, cure and prevention costs directly related to the COVID-19 pandemicii) Part of overall public healthcare spending estimated to be directly or indirectly attributed to addressing the impact of COVID-19 on the healthcare systemiii) Other indirect costs related to healthcare, cure and prevention due to the Covid-19 crisis

[25] Infatti, «Just as a private sector lender keeps tabs on the financial health of the borrower throughout the duration of the loan, the ESM needs to pay close attention to the balance sheets of the countries it assists», così ESM, Ensuring repayment: the ESM’s early warning system (citato in nota 16).

[26] Già citato in nota 18.

[27] Si v., più nel dettaglio, Commissione Europea, Annex II - Assessment of public debt sustainability and COVID-related financing needs of euro area Member States, 7 maggio 2020 <https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/loan-programmes/european-stability-mechanism-esm_en>. Invero, Cipro, Grecia, Spagna e Portogallo presentano alcuni fattori di rischio: si v. Commissione Europea, Annex III - External sustainability assessment, 7 maggio 2020  <https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/loan-programmes/european-stability-mechanism-esm_en>.

[28] Così, a p. 20, il citato Annex II - Assessment of public debt sustainability and COVID-related financing needs of euro area Member States.