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18 Dicembre 2019

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Litigation and Arbitration

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Sullo sfruttamento del nome e dell'immagine di persona nota



Ci è stato chiesto se il nome di nota persona deceduta possa essere liberamente utilizzato, pur senza autorizzazione, in un romanzo di fantasia liberamente ispirato alla vita della persona stessa, nonché se il profilo riconoscibile di detto personaggio possa utilizzarsi per la copertina del romanzo. A seguito dell’analisi della normativa e della giurisprudenza espressasi sul punto, si è ritenuto di dare risposta negativa al suddetto quesito.

Il diritto al nome è tutelato dagli artt. 6 e 7 c.c. e ricomprende, tra gli altri, il diritto di usare il proprio nome in via esclusiva, impedendone a terzi l’uso indebito e pregiudizievole. Sotto questo aspetto, traendo argomento dall’art. 8 D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), la Suprema Corte ha considerato il diritto al nome quale bene immateriale, oggetto di un diritto esclusivo allo sfruttamento economico. La giurisprudenza ha poi individuato un pregiudizio al nome e, più in generale, all’identità personale, in tre diversi casi: i) quando vi è un richiamo alla persona senza una corretta adesione al patrimonio intellettuale, ideologico, etico e professionale della stessa; ii) quando il nome del soggetto è richiamato oltre i limiti delle esigenze della pubblica informazione; iii) quando la spendita non autorizzata del nome è effettuata per sfruttarne le capacità economiche.

Sotto quest’ultimo aspetto, il legislatore e la giurisprudenza hanno inteso riservare a chi ha, con la sua opera e personalità, creato attorno a sé un complesso di suggestioni positive e attraenti per il pubblico, il potere di sfruttarle anche economicamente o di negarne qualsiasi sfruttamento. Siffatto potere, in caso di morte del titolare, viene riservato a coniuge e figli e, a norma dell’art. 8 c.c., a tutti coloro che siano interessati alla tutela del nome altrui per ragioni familiari, compresi gli eredi.

Protezioni analoghe a quelle relative al diritto al nome sono poi attribuite all’immagine della persona dall’art. 10 c.c., ai sensi del quale, in caso di esposizione illegittima dell’immagine della persona (o anche solo delle caratteristiche evocative della stessa), l’autorità giudiziaria può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni. Tale previsione normativa deve essere integrata e coordinata con gli artt. 93, secondo comma, 96 e 97 della L. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), per cui l’immagine di una persona non può essere esposta, riprodotta o messa in commercio senza il consenso di questa, salvo quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da scopi scientifici, didattici o culturali; dopo la morte della persona, serve il consenso dei congiunti.

Alla luce di quanto detto, l’utilizzo del nome e dell’immagine di nota persona deceduta nell’ambito di un romanzo di fantasia ispirato alla vita della stessa deve ritenersi indebito sfruttamento economico del nome e dell’immagine, che potrà ottenere tutela ad opera dei congiunti del de cuius.

 

Dott. Michele Greggio

 

Informazioni, richieste e commenti a michele.greggio@studiodepoli.it


 

Riferimenti normativi: artt. 6, 7, 8 e 10 c.c.; art. 8 D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; artt. 93, 96 e 97 L. 22 aprile 1941, n. 633.

Keywords: diritto al nome; diritto all’immagine; sfruttamento economico; diritto d’autore.



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