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27 Novembre 2019

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Insolvency Law

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Conflitto di interessi e voto nel concordato preventivo



Nell’ambito di un concordato preventivo che stiamo seguendo, abbiamo affrontato il tema della sussistenza di un conflitto di interessi in capo ad alcuni creditori e alla conseguente sterilizzazione del diritto di voto.

Questa la fattispecie: i creditori sono stati chiamati a votare su due proposte concordatarie, quella della società debitrice e quella concorrente presentata, ex art. 163 L.F., da un creditore. Quest’ultima ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti, ma non quella assoluta. Il Tribunale ha dunque riaperto le operazioni di voto sulla proposta concorrente che aveva ottenuto la maggioranza relativa dei voti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 177 L.F. Nelle more tra l’adunanza dei creditori e la chiusura delle operazioni di voto, due società si sono rese cessionarie di svariati crediti chirografari verso la debitrice in concordato. È poi emerso che queste due società agivano per conto dell’affittuaria dell’azienda che – in base all’originario piano di concordato presentato dalla debitrice – si sarebbe resa acquirente della stessa laddove la proposta concordataria della debitrice fosse stata omologata.

Il Tribunale di Vicenza, chiamato a pronunciarsi sulla validità dei voti espressi dai due cessionari dei crediti, ha ritenuto che la votazione fosse stata falsata dalla partecipazione al voto di soggetti “che non avrebbero dovuto votare perché portatori di interessi coincidenti con quelli della società che ha proposto il concordato e con l’affittuaria dell’azienda […] e confliggenti con quelli della massa, sì da integrare un vero e proprio conflitto di interessi”. Di conseguenza, il Tribunale ha stabilito che tali voti non dovevano essere conteggiati nel calcolo del quorum e delle maggioranze.

Il provvedimento del Tribunale di Vicenza ritiene applicabile al caso del concordato preventivo – e dunque pone a fondamento della motivazione del provvedimento stesso – il principio espresso da Cass., Sez. Un., 28 giugno 2018, n. 17168.

La Suprema Corte ha stabilito – se pur in materia di concordato fallimentare, ma enunciando un principio che secondo il Tribunale di Vicenza è applicabile anche al concordato preventivo – che, avendo la proposta concordataria natura contrattuale, sussiste l’esigenza della sterilizzazione dei conflitti d’interesse, quale fondamentale principio dell’autonomia privata. La Corte ha poi affermato che “tra chi formula la proposta di concordato (così come, del resto, una qualsiasi proposta contrattuale) e i creditori che tale proposta sono chiamati ad accettare (così come, in genere, i destinatari di una qualsiasi proposta contrattuale) vi è un contrasto di interessi di carattere immanente, coessenziale alle loro stesse qualità, essendo l’uno propriamente qualificabile come controparte degli altri: interessato, il primo, a concludere l’accordo con il minor esborso possibile, e gli altri, all’opposto, a massimizzare la soddisfazione dei loro crediti […]. L’irrilevanza dell’immanente contrasto tra l’interesse del proponente e l’interesse comune dei creditori, ai quali la proposta è rivolta, si collocherebbe, invero, fuori del sistema: costituirebbe un’evidente lesione dell’autonomia privata dei creditori, contrastante con la stessa nozione di contratto (nella misura in cui essa pacificamente rileva nell’istituto del concordato), assoggettare i creditori alla volontà, in ipotesi decisiva, della loro stessa controparte, senza neppure la garanzia di un giudizio imparziale di compatibilità in concreto di tale volontà con l’interesse comune, in nome del quale soltanto si giustifica, come si è visto, l’applicazione della regola maggioritaria”.

L’applicazione di tale principio al concordato preventivo porta, di fatto, ad un ampliamento delle ipotesi di esclusione del diritto di voto previsto dall’art. 177, comma 4, L.F.; d’altronde, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che, se anche l’art. 177, comma 4, L.F., elenca le ipotesi di esclusione dal diritto di voto, ciò non significa che tale elenco sia tassativo e che non rilevino “anche altre ipotesi, non indicate espressamente dalla legge, ma da essa implicate e ricavabili dalla sua corretta interpretazione”.

Avv. Ilaria Della Vedova

Informazioni, richieste e commenti a ilaria.dellavedova@studiodepoli.it


 

Riferimenti normativi: art. 177 L.F.

Keywords: concordato preventivo; conflitto di interessi; esclusione del diritto di voto



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