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24 Luglio 2019

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Litigation and Arbitration

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Chiamata in causa in garanzia della compagnia di assicurazioni e mediazione obbligatoria: la posizione del Tribunale di Venezia Sezione Lavoro



L’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 prevede che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione.

Spesso, però, il contratto di assicurazione viene posto a fondamento delle domande svolte nei confronti della compagnia di assicurazione, terza chiamata in garanzia (si pensi alla copertura assicurativa contro la responsabilità civile).

Ci si interroga se la domanda giudiziale svolta nei confronti della compagnia assicurativa terza chiamata debba essere preceduta dal tentativo di mediazione.

La Giurisprudenza di merito è divisa. Il Tribunale di Verona, ad esempio, afferma costantemente la necessità di dare corso al procedimento di mediazione nei casi in cui la domanda formulata nei confronti del terzo chiamato in causa sia relativa ad una delle materie indicate dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010.

Altri tribunali, quali quelli di Roma, Palermo, invece, ritengono che solo la domanda proposta dall’attore soggiaccia all’obbligo di mediazione, non anche, invece, quella formulata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato. Le motivazioni poste a base di questo orientamento sono essenzialmente le seguenti:

  • le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall’art. 24 Cost, non possano essere interpretate in senso estensivo (Cass. 16092/12, 967/04);
  • la locuzione “chi intende esercitare in giudizio un’azione” contenuta nell’art. 5 D. Lgs. 28/2010 deve essere, pertanto, interpretata come riferita esclusivamente all’attore che intenda instaurare un giudizio;
  • non può prescindersi dalla rigorosa interpretazione del dato testuale dell’art. 5 D. Lgs. 28/2010, che prevede che l’improcedibilità debba essere eccepita dal convenuto, qualificazione che il codice di rito annette non al destinatario di una qualunque domanda giudiziale, bensì a colui che riceve la vocatio in jus da parte dell’attore;
  • l’evenienza di dove esperire, in tempi diversi e nell’ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di mediazione, comporterebbe un inevitabile, sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo, difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l’esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del processo medesimo;
  • l’allungamento dei tempi di durata del processo - già seriamente appesantiti dai differimenti dovuti alle chiamate in causa delle compagnie di assicurazione - connesso al tentativo di mediazione contrasterebbe, oltre che con l’intento deflativo, anche con il diritto alla ragionevole durata del processo sancito dall'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
  • la ratio legis sottesa all’art. 5 D.Lgs. 28/2010 deve intendersi ragionevolmente limitata all’iniziativa processuale che dà vita ad un processo e non si estende anche ai fenomeni di ampliamento dell’ambito oggettivo del giudizio già avviato.

In una recente ordinanza il Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro ha aderito a questo secondo orientamento, rigettando l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria formulata da una Compagnia di Assicurazione chiamata in causa dal datore di lavoro per essere garantita in caso di accoglimento della domanda di risarcimento danni per malattia professionale proposta nei suoi confronti da un dipendente.

Avv. Luca Vedovato

Informazioni, richieste e commenti a luca.vedovato@studiodepoli.it

 


 

Riferimenti normativi: art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28

Keywords: mediazione obbligatoria; chiamata in causa; compagnia di assicurazioni



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