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09 Luglio 2019

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Corporate Law and M&A

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Sull’operatività dell’art. 2482-ter c.c. in presenza di finanziamenti soci in grado di ripianare le perdite



Nell’ambito di una complessa operazione sul capitale sociale di una S.r.l., ci è stato chiesto se la sussistenza di perdite superiori al terzo del capitale, tali da ridurre lo stesso al di sotto del limite legale, determini l’operare automatico dell’art. 2482-ter c.c. con obbligo di riduzione del capitale e contemporaneo aumento del medesimo, pur in presenza di finanziamenti dei soci tali da assorbire interamente dette perdite.

Si è ritenuto di dare risposta positiva al quesito di cui sopra, pur con alcune precisazioni. In primo luogo, si è reso necessario ricordare le differenze tra “riserve” e “finanziamenti dei soci”: mentre le riserve contribuiscono a formare il patrimonio netto (c.f.r. Cassazione, 2 aprile 2007, n. 8221), cosicché l’erosione del capitale sociale può avvenire, inderogabilmente, solo una volta che tutte le riserve sociali non siano risultate sufficienti ad assorbire le perdite, i finanziamenti dei soci non assorbono automaticamente le perdite d’esercizio. Ciò, salvo non si tratti di finanziamenti intesi come “versamenti a fondo perduto”: in questo caso detti finanziamenti, secondo una la dottrina (c.f.r. Bolognesi, L’ampliamento dell’autonomia privata in tema di scioglimento delle società di capitali, in Giurisprudenza Commerciale, II, 2008, p. 131; Fico, Il finanziamento delle società di capitali, Milano, 2005, p. 89) impediscono la formazione stessa della perdita rilevante ex artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.

Alla luce di quanto detto, ci si è poi chiesti se la rinuncia alla restituzione dei finanziamenti erogati dai soci, pur successiva rispetto al sorgere delle perdite, scongiuri l’applicazione dell’art. 2482-ter riducendo le perdite in misura pari alla rinuncia. Anche in questo caso si è ritenuto di dare risposta positiva alla questione: infatti, ai sensi dell’art. 2484 c.c., la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale non opera come immediata causa di scioglimento, perché l’efficacia delle cause di scioglimento è condizionata all’adempimento di obblighi pubblicitari a carico degli amministratori e, in caso di loro inerzia, del tribunale. Dunque, a fronte di un pregresso debito della società verso i soci, pare configurarsi una sopravvenienza attiva, determinata da una remissione del debito ex art. 1236 c.c., che ben può essere utilizzata per coprire le perdite. Ciò infatti può avvenire sia qualora la rinuncia ai crediti dei soci verso la società sia fatta prima dell’accertamento delle perdite, sia qualora essa avvenga contestualmente o successivamente all’accertamento, al di fuori del procedimento degli artt. 2447 e 2482-ter c.c.

Alla luce di quanto detto, in caso di perdite tali da portare all’applicazione dell’art. 2482-ter c.c., non rileva la sussistenza di finanziamenti dei soci e, tuttavia, prima di provvedere all’azzeramento del capitale e alla sua contestuale ricostituzione, sembra doversi tenere conto di tutti gli eventi migliorativi della situazione patrimoniale della società, tra i quali rientra anche la rinuncia alla restituzione del finanziamento concesso alla società dai soci, quali creditori sociali.

Dott. Michele Greggio

Informazioni, richieste e commenti a michele.greggio@studiodepoli.it

 


 

Riferimenti normativi: art. 2482-bis c.c.; art. 2482-ter c.c.; art. 1236 c.c.

Keywords: riduzione del capitale sociale; assorbimento perdite; finanziamento soci; riserve.



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