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24 Aprile 2019

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Corporate Law and M&A

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Sul potere di convocazione del C.d.A. da parte dei singoli consiglieri



Nell’ambito di una complessa vicenda societaria, caratterizzata dalla presenza di un Presidente del Consiglio di Amministrazione in aperto contrasto con gli altri amministratori, ci è stato chiesto un parere circa il potere di quest’ultimi di convocare autonomamente il C.d.A.

La questione è stata risolta partendo dall’analisi dell’art. 2381, comma 1°, c.c., ai sensi del quale, salvo diversa previsione statutaria, il potere di convocazione del C.d.A. sembra essere di competenza esclusiva del Presidente.

In assenza di consolidata e rilevante giurisprudenza sul punto, si sono potuti valutare due distinti orientamenti dottrinali. Secondo parte consistente della dottrina, confortata da una certa giurisprudenza, il potere di convocazione discrezionale del C.d.A. da parte del Presidente diviene vero e proprio obbligo solo quando vi sia l’espressa richiesta di un consigliere con chiara indicazione delle materie da trattare, anzi, il singolo amministratore avrebbe il potere-dovere di pretendere che il Presidente provveda alla convocazione del C.d.A. qualora la stessa risulti obbligatoria; in questo caso dovrà intimarsi l’adempimento al Presidente e, se necessario, anche metterlo in mora. Si tratta, tuttavia, di un potere di richiedere la convocazione, ma non di un vero e proprio autonomo potere di convocazione.

D’altro lato, secondo diversa dottrina, il potere di convocare il C.d.A. spetta anche ai singoli amministratori in caso di urgenza o giustificato motivo o quando la richiesta avanzata al Presidente non abbia avuto seguito per inerzia o rifiuto ingiustificato. Tale soluzione è però osteggiata da parte della dottrina e da alcune isolate pronunce giurisprudenziali.

Una possibile soluzione alla vicenda prospettata si è individuata nella ratio sottesa all’art. 2381 c.c. Tale articolo ha voluto garantire un ruolo ordinatorio al Presidente del C.d.A. rispetto ai lavori del Consiglio. Si tratta di un ruolo di impulso e di gestione nell’ambito di un consesso in cui vige la regola della maggioranza e dove il Presidente deve considerarsi una sorta di primus inter pares, non sovraordinato rispetto agli altri consiglieri. Di conseguenza, il Presidente del C.d.A. non è titolare di un potere di veto rispetto alle scelte gestorie della società, affidate alla maggioranza degli amministratori; tali scelte non possono essere ostacolate da comportamenti ostruzionistici, quale il rifiuto di convocare il Consiglio e quindi di esprimere il potere gestorio affidato a un gruppo di amministratori e non a uno solo di essi. Pertanto, se deve ritenersi dubbio il potere dei singoli amministratori di convocare direttamente il C.d.A. in caso di inerzia del Presidente (potere non espressamente previsto dal codice), resta il potere-dovere del Presidente di convocare il C.d.A. su richiesta degli amministratori, specie quando la richiesta provenga dalla maggioranza degli stessi. L’ingiustificato inadempimento alla richiesta comporterà la responsabilità del Presidente per i danni arrecati alla società.

 

Dott. Michele Greggio

Informazioni, richieste e commenti a michele.greggio@studiodepoli.it

 


 

Riferimenti normativi: art. 2381 c.c.

Keywords: art. 2381 c.c.; convocazione C.d.A.; presidente; amministratori; conflitto.



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