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02 Aprile 2019

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Insolvency Law

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La riforma del diritto fallimentare e la prevenzione della crisi d'impresa



Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (il cd. “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”) opera una sostanziale riforma del diritto fallimentare, da un lato innovando in modo rilevante le procedure concorsuali e, dall’altro, segnando un nuovo approccio del legislatore in relazione alla gestione della crisi dell’impresa. Questa, infatti, non è più affrontata solamente ex post, attraverso le procedure concorsuali, ma anche ex ante e, quindi, in un’ottica di prevenzione.
L’imprenditore, sia individuale che collettivo, è infatti tenuto a nuovi obblighi comportamentali ed organizzativi, dovendo, ai sensi dell’art. 3 del nuovo Codice, quello individuale, “adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e ad assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte”, e, quello collettivo, “adottare un assetto organizzativo adeguato (…) ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”.
La predisposizione di assetti organizzativi adeguati, invero, era obbligatoria già prima della riforma del diritto fallimentare per le S.p.A. ai sensi all’art. 2381 c.c. Nulla diceva però questo articolo circa l’adeguatezza degli assetti organizzativi a rilevare e prevenire tempestivamente lo stato di crisi. Ora, invece, alla luce delle modifiche agli artt. 2086, 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475 c.c. ad opera degli artt. 375 e 377 del nuovo Codice, tutti gli imprenditori che operino in forma societaria o collettiva sono obbligati a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
La nuova disciplina, si noti, non prevede solo obblighi organizzativi ma anche veri e propri obblighi di condotta, dovendo, ai sensi dell’art. 12 del nuovo Codice, gli organi di controllo e di revisione della società (se presenti), nell’ambito delle proprie funzioni, segnalare all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi (alla luce degli indicatori di cui all’art. 13), affinché prenda le iniziative più opportune. Ciò dimostra ulteriormente la nuova impronta della disciplina della crisi dell’impresa, volta tanto alla gestione della crisi nella sua fase irreversibile quanto - e specialmente - alla sua prevenzione.

Dott. Edoardo Cecchinato

Informazioni, richieste e commenti a edoardo.cecchinato@studiodepoli.it

 


 

Riferimenti normativi: artt. 3, 12, 13, 375, 377 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; artt. 2086, 2257, 2380-bis, 2381, 2409-novies e 2475 c.c.
Keywords: codice; impresa; crisi insolvenza; prevenzione; adeguatezza; assetti organizzativi; allerta.



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